La dichiarazione di conformità degli impianti riguarda l'esecuzione delle opere impiantistiche nelle condizioni previste dalla disciplina di settore. Identificare impianto, impresa installatrice, allegati obbligatori e interventi effettivamente eseguiti.
Il controllo che evita l’errore
La dichiarazione di conformità degli impianti riguarda l'esecuzione delle opere impiantistiche nelle condizioni previste dalla disciplina di settore. Non coincide con l'agibilità e non attesta da sola la regolarità urbanistica della casa.
Identificare impianto, impresa installatrice, allegati obbligatori e interventi effettivamente eseguiti; verificare separatamente la documentazione di impianti precedenti.
Se i documenti disponibili non chiariscono il punto decisivo, la risposta corretta non è presumere che la pratica sia semplice: è indicare la verifica mancante prima di assumere una decisione o sostenere una spesa.
Regole e procedure da considerare nel 2026
La ricostruzione dei documenti di un immobile deve distinguere gli atti di proprietà, i titoli edilizi, gli elaborati catastali e i provvedimenti riferiti ad attività specifiche. Una copia di un documento non prova automaticamente la completezza della storia amministrativa.
Quando la verifica è legata a una decisione economica o giuridica, il risultato dovrebbe chiarire quali elementi sono stati accertati, quali risultano dichiarati e quali richiedono ulteriori ricerche. L’assenza di un atto nell’archivio consultato non va confusa con la dimostrazione che non sia mai esistito.
Come organizzare la verifica
Per affrontare correttamente questo caso, il controllo deve produrre un risultato comprensibile: quali dati sono confermati, quali documenti mancano e quale attività può essere valutata soltanto dopo le verifiche. Identificare impianto, impresa installatrice, allegati obbligatori e interventi effettivamente eseguiti; verificare separatamente la documentazione di impianti precedenti.
La distinzione è importante anche per leggere un preventivo: un’attività di ricerca documentale, una valutazione tecnica, un deposito amministrativo e un eventuale aggiornamento catastale non sono prestazioni automaticamente comprese nello stesso incarico.
- Definire il quesito preciso e la decisione che dipende dalla risposta.
- Controllare gli identificativi e la corrispondenza fra immobile, documenti e intervento.
- Indicare i limiti della verifica e i documenti ancora da acquisire prima di concludere.
Capire il problema prima della procedura
Il rilievo di oggi descrive una configurazione di fatto, mentre gli atti edilizi consentono di ricostruire la sequenza delle trasformazioni. Senza conoscere il periodo delle opere e il titolo di riferimento non è corretto scegliere direttamente una sanatoria o invocare una tolleranza. L'analisi deve classificare ciò che è documentato, ciò che è dichiarato e ciò che richiede verifiche ulteriori.
Dichiarazione di Conformita' impianto
Alla fine dei dei lavori di ristrutturazione, il responsabile dell'impresa, dove sono stati modificati o realizzati nuovi impianti (elettrico, idrico, gas) rilascia al committente la dichiarazione di conformità.
Tale documento, è composto, dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto.
Nel caso in cui l' intervento modifichi un impianto esistente, il certificato riguarda la sola parte modificata ma deve tenere conto comunque della qualita' e della sicurezza dell' intero impianto.
La dichiarazione di conformità è un elaborato fondamentale del certificato di agibilità che va presentato entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L'ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.
Dichiarazione di conformità per impianti
L'installatore di un impianto ( impianto elettrico, idro-sanitario, termico, ecc.) è tenuto per legge a presentare dichiarazione di conformità inerente all'impianto stesso.
Per mezzo di essa, si dichiara che l'installazione dell'impianto è stata compiuta in conformità a disposizioni legislative particolari o a specifiche norme tecniche. Per la redazione degli allegati e degli eventuali progetti sono necessarie specifiche figure come il Responsabile Tecnico o il Progettista abilitato, iscritto in apposito albo.
Dichiarazione di conformità CE
Viene emessa in accordo alle direttive europee che prevedono la marcatura CE dei prodotti. Viene redatta dal produttore (o importatore) dichiarando la conformità alle direttive europee applicabili allo specifico prodotto che devono essere tutte elencate. Eventuali requisiti specifici sono indicati nelle rispettive direttive.
Il certificato di omologazione comunitaria detto anche C.O.C. è un certificato di conformità dell'Unione europea rilasciato per i veicoli appartenenti alla categoria internazionale “M1”, cui fanno parte i veicoli adibiti al trasporto di persone con almeno quattro ruote, acquistati direttamente da singoli privati in un paese comunitario o commercializzati in Italia da operatori privati o tramite reti ufficiali dei concessionari.
Dal certificato di omologazione comunitaria sono desumibili tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione. A tale documento può essere allegata una dichiarazione per l'immatricolazione che serve per agevolare il collegamento tra il numero di omologazione europeo.
Dichiarazione di Rispondenza DIRI
Nel caso in cui il certificato di conformità non ci sia, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta "DIRI" solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell'impianto alla normativa.
Il DIRI (Dichiarazione di rispondenza) si differenzia dal DICO (Dichiarazione di conformità) perchè il DIRI è un documento che può rilasciare anche un tecnico (ingegnere, architetto, geometra ) e su impianti realizzati prima del 2008.
Obblighi in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili
La normativa, prima del 25/06/2008, prevedeva che, al momento del trasferimento dell' immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario. Inoltre andava prevista una " clausola di garanzia " con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità sul funzionamento e sicurezza degli stessi.
Attualmente questi obblighi (inseriti nell' articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l'art. 35 del DL 112/08.
In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la "non conformità" degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato. E' comunque buona regola al fine di evitare contestazioni da parte dell'acquirente la loro rispondenza alle norme.
Differente è l'obbligo di allegare all'atto di acquisto o al contratto di locazione la certificazione energetica APE.
Progettazione degli impianti
L' art. 5 disciplina la progettazione degli impianti definendo come progettista "un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifica competenza". Il progetto va presentato allo sportello unico dell'edilizia e deve essere realizzato secondo la " regola dell'arte " ed in conformità alle normative CEI, UNI od altri enti di normalizzazione.Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, delgi elaborati planimetrici e gli schemi dell'impianto.
Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000V
Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con potenza maggiore di 6kw
Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200mq
Gli impianti elettrici realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati se:
Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte.
La dichiarazione di conformità va consegnata al proprietario dell'immobile ogni volta che si interviene sull'impianto. E' importante verificare il rispetto di questa disposizione ogni volta che si realizza una ristrutturazione di un appartamento o la costruzione di un nuovo edificio.
Di solito i certificati di conformità dell'impianto da richiedere all'impresa in caso di tipica "ristrutturazione" di un appartamento sono quelle relative all' impianto elettrico, termico, idraulico e del gas.
Come ricostruire la cronologia amministrativa
La storia documentale si costruisce collegando protocolli, date, elaborati allegati ed eventuali provvedimenti. Per difformità e condoni è importante confrontare la data delle opere con le condizioni previste dalla disciplina specifica. Se una fonte manca, l’esito deve restare condizionato. Non si può trasformare una ricostruzione probabile in una conformità documentale certa.
Errori frequenti da evitare
- Confondere documenti di natura e valore probatorio differenti.
- Trarre conclusioni da un fascicolo incompleto senza dichiararlo.
- Sostituire le verifiche con presunzioni basate sul solo stato dei luoghi.
Domande frequenti
Una planimetria catastale aggiornata sana l’abuso?
No. L’aggiornamento censuario non sostituisce una procedura edilizia di regolarizzazione.
Posso sapere subito se la difformità è sanabile?
Di norma serve esaminare titoli, data delle opere, vincoli e disciplina applicabile.
La domanda di condono vale come concessione?
No. Occorre verificare lo stato della domanda e l’eventuale provvedimento conclusivo.
Fonti e riferimenti ufficiali
Questi collegamenti servono per verificare la disciplina e le istruzioni pertinenti. La disponibilità di una fonte non equivale a una verifica completa dell’immobile trattato.
Qual è il prossimo passo?
Il passaggio operativo dipende dall’esito delle verifiche descritte. Identificare impianto, impresa installatrice, allegati obbligatori e interventi effettivamente eseguiti; verificare separatamente la documentazione di impianti precedenti. Se emergono incongruenze, occorre descriverle e individuare il procedimento competente prima di attribuire all’immobile uno stato di regolarità non dimostrato.